Senza dimora e salute
Le persone senza dimora
Secondo una indagine realizzata dall’ISTAT nel 2014, le persone senza dimora monitorate nel biennio 2013/2014 erano più di 55 mila, per la maggior parte uomini, stranieri e di età inferiore ai 54 anni.
Profilo dei senza dimora | |
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Uomini | 85,70% |
Stranieri | 58,20% |
Under 54 anni | 75,80% |
Problemi di salute | 25,40% |
Disabilità o dipendenze | 10,00% |
Occupati | 28,00% |
Le cause principali di questa situazione sono riconducibili soprattutto alla perdita del lavoro, all’interruzione di relazioni matrimoniali o familiari, alla precarizzazione dello stato di salute. In merito a quest’ultimo aspetto, è stato rilevato che una persona su quattro si è trovata in condizioni precarie, in alcuni casi si è trattato di problemi di salute pregressi, in altri sopraggiunti o accentuati in conseguenza della vita di strada; una su dieci è risultata affetta da disabilità o da dipendenze.
I dati sulla situazione occupazionale hanno evidenziato che una porzione significativa (il 28%) delle persone oggetto di indagine disponeva di un lavoro, seppur di bassa qualifica o precario. Tali attività, essendo nella maggior parte dei casi sottopagate, non hanno consentito alle persone di sostenere le spese mediche, in particolare per l’acquisto di farmaci; per questo motivo, il 40% è stato costretto a rivolgersi a enti assistenziali che effettuano un servizio di distribuzione di medicinali gratuitamente.
Per quanto riguarda il tema della salute, le persone senza dimora sono senza dubbio una categoria che merita considerazione; lo stile di vita precario, la mancanza di denaro, il disagio fisico e psicologico, contribuiscono all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi o patologie più o meno importanti.
Il problema della residenza per i “senza dimora” italiani
Nonostante l’articolo 32 della Costituzione sancisca il diritto per ogni individuo di veder tutelata la propria salute e di poter accedere gratuitamente alle cure in caso di indigenza (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti […]”), sono molte le persone che di fatto ne sono escluse.
Le cure sanitarie e la loro erogazione sono disciplinate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale attraverso i Distretti sanitari distribuiti sul territorio. Per la maggior parte della popolazione, l’accesso ai servizi di cura sono fruibili senza particolari criticità, ma per chi vive in strada tutto diventa più difficile. Il cuore del problema sta nel requisito dell’iscrizione anagrafica in un Comune, fondamentale affinché ogni persona abbia la garanzia delle prestazioni mediche di cui necessita. Per il cittadino senza dimora che non vive stabilmente in un determinato territorio, quello della residenza è un titolo difficilmente ottenibile. La persona senza dimora (e senza residenza anagrafica) può accedere al Pronto Soccorso per le cure urgenti, ma nel caso abbia bisogno di visite specialistiche, dell’assistenza di un medico di medicina generale o di ricette per medicinali specifici, non ha altra soluzione che rivolgersi agli ambulatori gestiti da medici volontari, laddove sono stati attivati.
Per superare il problema della mancanza di iscrizione anagrafica, il legislatore ha impartito disposizioni ai Comuni mettendo in atto una procedura che consente anche alle persone senza dimora di ottenere la residenza anagrafica, permettendo così anche loro di attuare il diritto all’assistenza sanitaria. In ogni Comune, infatti, è stato istituito un registro in cui possono iscriversi coloro che attestano di essere senza dimora e di risiedere stabilmente in un Comune; nel caso in cui il Comune non sia quello di nascita, l’ufficio anagrafe deputato ad accogliere la domanda di iscrizione anagrafica richiede elementi di prova che confermino la presenza stabile, avvalendosi anche di testimonianze di parenti, conoscenti, enti assistenziali, ecc. L’ufficio anagrafe ha il compito di attestare la veridicità delle prove, decidendo successivamente se procedere o meno con l’iscrizione della persona interessata nel registro dei senza fissa dimora; nel caso in cui, invece, il Comune dove viene presentata la domanda risulti quello in cui la persona senza dimora è nata, la procedura di iscrizione non implica particolari difficoltà. Sia nell’uno che nell’altro caso, tutte le persone senza dimora potrebbero in questo modo ottenere la residenza ed essere considerate cittadini a tutti gli effetti, indipendentemente dalla loro condizione esistenziale.
Se nella teoria questo processo può apparire semplice, nella pratica spesso non lo è; molte persone senza dimora, infatti, fanno molta fatica a ottenere la residenza anagrafica, anche per mancanza di informazioni esatte pertanto, il diritto alla salute e alle cure viene disatteso e il problema lasciato senza soluzione. La difficoltà più rilevante sta nel modo in cui la persona interessata riesca ad attestare la sua effettiva dimora presso un Comune; solo nel caso in cui la persona abbia mantenuto legami con parenti o conoscenti, oppure fruisca dei servizi di strutture assistenziali, l’iscrizione può essere effettivamente perfezionata; altrimenti, in mancanza di queste relazioni, la situazione si complica notevolmente ed è questa la circostanza che capita più di frequente.
Il problema dei cittadini comunitari senza dimora
Il cittadino dell’Unione Europea ha diritto a soggiornare in Italia per periodi superiori ai tre mesi nella misura in cui:
- è un lavoratore subordinato o autonomo;
- dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di malattia o infortunio;
- è studente (iscritto a un corso di studi o di formazione professionale) e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i di malattia o infortunio;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto a soggiornare per i motivi sopra elencati.
Conserva il diritto di soggiorno se:
- a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
- è disoccupato (involontariamente); in questo caso deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto in un Centro per l’Impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- è disoccupato al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia; anche in questo caso deve essere iscritto in un Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; ha diritto a mantenere lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo;
- è iscritto ad un corso di formazione professionale (tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito).
Nel caso in cui non sussistano questi requisiti, il cittadino comunitario non può richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune presso il quale è domiciliato e non ha più diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale se non attraverso il versamento di circa 400 euro all’anno (iscrizione volontaria) che è praticamente impossibile per le persone indigenti o senza fissa dimora; per queste rimane il ricorso alle cure del Pronto Soccorso solamente in caso di estrema necessità.